Norme sugli esorcismi

  • Categoria dell'articolo:Documenti

29 settembre 1985
Parliamo ora di ecumenismo, di rapporti tra le varie confessioni cristiane.Cittadino di un Paese multiconfessionale come la Germania, Joseph Ratzingerha scritto in proposito, in anni passati, cose notevoli. Oggi, nella sua nuova posizione, il problema ecumenico non gli è di certo meno presente…

 


CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Epistula Inde ab aliquot annis, ordinariis locorum missa: in mentem normae vigentes de exorcismis revocantur, 29 septembris 1985, prot. n. 291/70: AAS 77(1985), pp. 1169 1170.


Eccellenza rev.ma,
Già da alcuni anni, presso certi gruppi ecclesiastici si moltiplicano le riunioni per fare suppliche allo scopo preciso di ottenere la liberazione dall’influsso dei demoni, anche se non si tratta di esorcismi veri e propri; tali riunioni si svolgono sotto la guida di laici, anche quando è presente un sacerdote.


Poiché è stato chiesto alla Congregazione per la dottrina della fede che cosa si debba pensare di questi fatti, questo dicastero ritiene necessario informare i vescovi della seguente risposta:
1. Il canone 1172 del Codice di diritto canonico dichiara che nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi se non ha ottenuto dall’ordinario del luogo una speciale ed espressa licenza (§ 1), e stabilisce che questa licenza debba essere concessa dall’ordinario del luogo solo al sacerdote distinto per pietà, scienza, prudenza e integrità di vita (§ 2). Pertanto i vescovi sono vivamente pregati di esigere l’osservanza di queste norme.
2. Da queste prescrizioni consegue che ai fedeli non è neppure lecito usare la formula dell’esorcismo contro satana e gli angeli ribelli, estratta da quella pubblicata per ordine del sommo pontefice Leone XIII, e molto meno è lecito usare il testo integrale di questo esorcismo (1). I vescovi procurino di avvertire i fedeli, in caso di necessità, su questa cosa.
3. Infine, per gli stessi motivi, i vescovi sono invitati a vigilare affinché anche nei casi in cui è da escludere una vera possessione diabolica coloro che sono privi della debita facoltà non abbiano a guidare riunioni durante le quali vengono usate, per ottenere la liberazione, preghiere nel cui decorso i demoni sono direttamente interrogati e si cerca di conoscerne l’identità (2).


Il richiamo di queste norme, tuttavia, non deve affatto allontanare i fedeli dal pregare affinché, come ci ha insegnato Gesù, siano liberati dal male (cfr. Mt. 6,13). Infine i pastori potranno avvalersi di questa occasione per richiamare quanto la tradizione della Chiesa insegna circa la funzione che hanno propriamente i sacramenti e l’intercessione della B. V. Maria, degli angeli e dei santi circa la lotta spirituale dei cristiani contro gli spiriti maligni.


Colgo l’occasione per attestarle i sensi della più viva stima,
aff.mo in Cristo



JOSEPH card. RATZINGER prefetto
ALBERTO BOVONE segretario



(1) Nel Rituale Romanum (editio Taurinensis IV iuxta typicarn, Marictti 1952) le Normae observandae circa exorcizandos obsessos a daemonio costituiscono il capitolo 1 del titolo XII; il Ritus exorcizandi obsessos a daemonio è nel capitolo Il (pp. 677 705) (n.d.r.).
(2) Di questi interrogativi non esiste più traccia nel Ritus sopra citato; se ne tratta invece nelle Normae citate al tit. 15 in questi termini: “Sorto poi necessarie interrogazioni. per esempio, sul numero e sul nome degli spiriti ossessori, sul tempo in cui sono entrati, sul motivo e altre cose simili” (p. 679) (n. d. r. )
.