6 giugno 1992
Con lettera inviata alla sede apostolica in data 1 dicembre 1977, il cardinale Joseph Höfner, arcivescovo di Colonia e presidente della Conferenza episcopale tedesca, chiedeva che si procedesse a un esame circa l’associazione Opus angelorum (Engelwerk) e le sue dottrine e pratiche particolari traenti origine da presunte rivelazioni private ricevute dalla signora Gabriele Bitterlich.
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Decreto Litteris diei
L’associazione “Engelwerk”
L'”Opus angelorum“, particolarmente diffusa in Austria e Germania nell’ala più conservatrice del cattolicesimo, si compone di molte diramazioni, fra cui un’associazione per i preti (diffusa in oltre 50 diocesi), una congregazione maschile (“Ordine dei canonici regolari della Santa Croce“) e una femminile (“Fraternità femminile della Santa Croce“), Altri centri importanti dello “Opus angelurum” sono a Roma, in Portogallo, Brasile e India. Nel Manuale dell’Opus angelorum, che raccoglie parte degli 80.000 fogli di diario della veggente G. Bitterlich, sono recensiti i nomi di 400 angeli e 200 demoni.
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Con lettera inviata alla sede apostolica in data 1 dicembre 1977, il cardinale Joseph Höfner, arcivescovo di Colonia e presidente della Conferenza episcopale tedesca, chiedeva che si procedesse a un esame circa l’associazione Opus angelorum (Engelwerk) e le sue dottrine e pratiche particolari traenti origine da presunte rivelazioni private ricevute dalla signora Gabriele Bitterlich.
Compiuto tale esame, specie circa scritti contenenti le suddette dottrine, la Congregazione per la dottrina della fede comunicò all’em.mo presule, con lettera del 24 settembre 1983, le seguenti decisioni, approvate in precedenza dal santo padre nell’udienza del 1° luglio (cf. AAS(1984), 175-176):
1. L’Opera degli angeli nella promozione della devozione verso i santi angeli deve obbedire alla dottrina della chiesa e dei santi padri e dottori.
In particolare non diffonderà tra i suoi membri e tra i fedeli un culto degli angeli che si serva di “nomi” conosciuti da presunta rivelazione privata (attribuita alla signora Gabriele Bitterlich). Non sarà lecito usare quegli stessi nomi in nessuna preghiera da parte della comunità.
2. L’Opera degli angeli non richiederà dai suoi membri e non proporrà loro la cosiddetta “promessa del silenzio” (“Schweige-Versprechen“), anche se è legittimo custodire una giusta discrezione circa le cose interne dell’Opera degli angeli, che conviene ai membri di istituti della chiesa.
3. L’Opera degli angeli e i suoi membri osserveranno con rigore tutte le norme liturgiche; specialmente quelle riguardanti l’eucaristia. Questo vale particolarmente per la cosiddetta “comunione riparatrice”.
In seguito la Congregazione per la dottrina della fede ha potuto esaminare altri scritti provenienti dalla medesima fonte e anche accertarsi che le sue precedenti decisioni non sono state interpretate ed eseguite correttamente.
L’esame di questi altri scritti ha confermato il giudizio che stava a fondamento delle precedenti decisioni, cioè che l’angeologia propria dell’Opus angelorum e certe pratiche da essa derivanti sono estranee alla S. Scrittura e alla tradizione (Cf. BENEDETTO XIV, Dottrina de beatificatione servorum Dei et de canonizatione beatorum, lib. IV. Pars II, c. XXX. De angeli et eorum cultu, Venetiis, 1777) e perciò non possono servire da base alla spiritualità e all’attività di associazioni approvate dalla chiesa.
Pertanto la Congregazione per la dottrina della fede ha avvertito la necessità di riproporre tali decisioni completandole con le norme seguenti:
I. Le teorie provenienti dalle presunte rivelazioni ricevute dalla signora Gabriele Bitterlich circa il mondo degli angeli, i loro nomi personali, i loro gruppi e funzioni, non possono essere né insegnate né in alcun modo utilizzate, esplicitamente o implicitamente, nell’organizzazione e nella struttura operativa (“Baugerüst“) dell’Opus angelorum, così come nel culto, nelle preghiere, nella formazione spirituale, nella spiritualità pubblica e privata, nel ministero o apostolato. La stessa disposizione vale per qualsiasi altro istituto o associazione, riconosciuti dalla chiesa.
L’uso e la diffusione, all’interno o all’esterno dell’associazione, dei libri o di altri scritti contenenti le suddette teorie sono vietati.
II. Le diverse forme di consacrazione agli angeli (“Engelweihen“) praticate nell’Opus angelorum sono proibite.
III. Inoltre, sono proibiti la cosiddetta amministrazione a distanza (“Fernspendun“) dei sacramenti, nonché l’inserimento nella liturgia eucaristica e nella Liturgia delle ore di testi, preghiere o riti che direttamente o indirettamente si riferiscono alle suddette teorie.
IV. Gli esorcismi possono essere praticati esclusivamente secondo le norme e la disciplina della chiesa in materia e con l’uso delle formule da essa approvate.
V. Un delegato con speciali facoltà, nominato dalla Santa Sede, verificherà e urgerà, in contatto con i vescovi, l’applicazione delle norme sopra stabilite. Egli si adopererà per chiarire e regolarizzare i rapporti tra l’Opus angelorum dei Canonici regolari della santa croce.
Il sommo pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell’udienza accordata al sottoscritto prefetto, ha approvato il presente decreto, deciso nella riunione ordinaria di questa congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 6 giugno 1992.
+ JOSEPH card. RATZINGER, prefetto
+ ALBERTO BOVONE arciv. tit. di Cesarea di Numidia, segretario